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Decreto – Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale

Decreto – Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto 5 dicembre 2013, G.U. 295 del 17/12/2013) il decreto sulle modalità di incentivazione del biometano. Si tratta di un provvedimento molto atteso anche per il potenziale coinvolgimento del settore agro-zootecnico, in considerazione del fatto che il biometano rappresenta una estensione della filiera del biogas, e quindi producibile anche a partire da prodotti e sottoprodotti di origine agricola.

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ed in particolare: il considerando 12, con il quale si afferma che l’utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali e organici per la produzione di biogas offre, grazie all’elevato potenziale di riduzione nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità, sia nell’utilizzo come biocarburanti, e che, a motivo del carattere decentralizzato e della struttura d’investimento regionale, gli impianti di biogas, dai quali si produce biometano, possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito.

Riportiamo un estratto da pag. 18

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” ed in particolare l’art. 27 (Norme per garantire l’interconnessione e l’interoperabilità del sistema gas) ;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare: il considerato 26 che prevede che gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per favorire un utilizzo più ampio del biogas e del gas proveniente dalla biomassa, i cui produttori dovrebbero ottenere accesso non discriminatorio al sistema del gas naturale, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti; il considerato 41 che prevede che gli Stati membri, tenendo conto dei necessari requisiti di qualità, dovrebbero adoperarsi per garantire un accesso non discriminatorio a biogas e gas proveniente dalla biomassa o di altri tipi di gas al sistema del gas, a condizione che detto accesso sia compatibile in modo permanente con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza pertinenti e che tali norme ed esigenze dovrebbero garantire che i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema e trasportati attraverso il sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, e dovrebbero inoltre tener conto delle loro caratteristiche chimiche;

l’art. 1, comma 2, che prevede che le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere immessi nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza.

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